Regolamenti Interni  Criteri di Valutazione 

La valutazione prenderà in considerazione parametri articolati e complessi, che non siano solamente la misura della quantità di nozioni apprese ma che sappiano rappresentare tutto il processo di crescita e di maturazione dello studente, almeno per gli aspetti evidenziatisi nel curricolo scolastico.

Nella valutazione globale entrano anche la considerazione della progressione del cammino che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza e la frequenza scolastica.

I fattori fondamentali presi ai fini della valutazione riguarderanno pertanto:

  • conoscenze evidenziate
  • competenze acquisite
  • capacità dimostrate
  • comportamenti messi in atto.

La valutazione finale è la combinazione dei livelli raggiunti in ciascuno dei fattori presi in considerazione.
A queste diverse combinazioni è fatto corrispondere un valore numerico, cioè un voto.

Griglia di valutazione

Normativa Vigente 

Normativa vigente

Normativa per l'integrazione

Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
(CR313, Ottobre 2009)

Linee Guida


Per le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado (Agosto 2009)
Per l'Integrazione scolastica degli Alunni con disabilità (Agosto 2009)

Documenti 

DIDATTICA PER COMPETENZE (a cura del CORtv)
Competenze in uscita dai percorsi professionali triennali - vol.1
Competenze in uscita dal biennio unitario
Linee Guida Definitive (nov 07)
UDA biennio unitario
UDA professionali

Informazione a studenti e famiglie sul
Regolamento disciplinare alunne/i

(DT-11-all. 2A Rev. )

Regolamento Ufficiale
(01/04/2009)

Aggiornamento integrativo al Regolamento Ufficiale
(CdI - Ottobre 2011)

Regolamento d'Istituto

1 - Funzionamento organi collegiali

Art. 1 - Disposizioni generali. Il funzionamento degli organi collegiali avviene nel rispetto delle seguenti norme e procedure.

  • 1. La convocazione - da effettuarsi con comunicazione scritta diretta ai componenti e da affiggere all'albo generale dell'Istituto - viene disposta (salvo convocazioni straordinarie) con un preavviso di almeno 5 giorni, e contiene l'ordine del giorno nonché in allegato, i materiali su cui si chiede la deliberazione.
  • 2. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
  • 3. Le deliberazioni (salvo speciali disposizioni) sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
  • 4. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, su apposito registro a pagine numerate. Tale documento, firmato dal presidente e dal segretario, è sottoposto ad approvazione all'inizio della seduta successiva.

Art. 2 - Programmazione e coordinamento delle attività degli organi collegiali

  • 1. Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività, in rapporto alle specifiche competenze, al fine di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite (almeno in linea di massima) la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, formulare proposte, esprimere pareri...
  • 2. Ciascun O.C. opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 3 - Collegio Docenti

  • 1. Il C.d.D è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, compresi gli insegnanti di sostegno, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
  • 2. Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, per gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 7 del DL 16/4/1994 n. 297 (d'ora in poi citato con la sigla T.U. = "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), al quale si rinvia per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle competenze del Collegio in ambito didattico-educativo.
  • 3. L'avviso di convocazione del Collegio deve essere predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere a tutti i docenti per presa visione entro il termine stabilito all' art. 1, comma 2, del presente Regolamento. Entro la stessa data, presso l'Ufficio di Presidenza, debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, affinché i singoli componenti del Collegio, a richiesta, possano prenderne visione o averne copia.
  • 4. Il Collegio elegge entro i primi 45 giorni, al proprio interno, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, che risulta formato da quattro membri effettivi e due supplenti.
  • 5. Il Collegio, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri di autorganizzazione, si articola in Dipartimenti e Commissioni di lavoro, le cui finalità e competenze sono specificate nel Piano dell'offerta formativa (POF). Indica inoltre i Responsabili dei Dipartimenti e delle Commissioni, i quali sono successivamente incaricati con atto formale di nomina dal D.S.
  • 6. La partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro è obbligatoria, rientrando nelle attività aggiuntive della funzione docente. Dette riunioni sono convocate dai responsabili secondo un piano programmatico, oppure dal D.S. qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 4 - Consiglio di Classe

  • 1. Il C.d.C. è composto dai docenti ad essa assegnati, da due rappresentanti degli studenti e, ove eletti, da due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe stessa.
  • 2. Il Consiglio si riunisce per gli adempimenti di cui all'art. 5 del T.U., ed è convocato dal D.S. su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il suo presidente.
  • 3. L'avviso di convocazione dev'essere predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione entro il termine stabilito all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
  • 4. Almeno una volta al quadrimestre, alle riunioni del C.d.C. possono partecipare i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti.
  • 5. Per le funzioni specifiche del C.d.C. si rinvia al citato art. 5 del T.U.

Art. 5 - Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva

  • 1. Il Consiglio di Istituto si riunisce per gli adempimenti di cui all'art. 10 del T.U. in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
  • 2. Nella sua prima seduta, è presieduto dal D.S., fino all'elezione - tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso - del proprio Presidente, con le seguenti procedure.
  • 3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
  • 4. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
  • 5. Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio stesso. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbia partecipato alla votazione la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, viene eletto il candidato più anziano.
  • 6. Con le stesse modalità, il Consiglio può eleggere anche un vicepresidente.
  • 7. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico (che ne è presidente) e dal Direttore Amministrativo (che ne è segretario), entrambi membri di diritto, e da un rappresentante per ciascuna delle componenti presenti nel Consiglio, con le stesse modalità previste in precedenza.
  • 8. Per le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva si rinvia al citato art. l0 del T.U.
  • 9. Il Consiglio e la Giunta durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio di Istituto

  • 1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
  • 2. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno.
  • 3. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette comunque la discussione, dopo l'esaurimento degli argomenti previsti dall'ordine del giorno.
  • 4. L'ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.

Art. 7 - Pubblicità degli atti

  • 1. Gli atti del Consiglio di Istituto sono resi pubblici, salvo che non siano riferiti a singole persone, mediante affissione all'albo entro i termini stabiliti dalle norme.
  • 2. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata dal Segretario del Consiglio al D.S.

Art. 8 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

  • 1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti - eletto in seno al C.d.D. (ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera l) del T.U.- si riunisce per gli adempimenti di cui all'art. 11 del T.U.
  • 2. Il D.S. convoca il Comitato:
    - alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività
    - alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova
    - ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
  • 3. Il Comitato dura in carica un anno scolastico.

Art. 9 - Rappresentanza sindacale unitaria

  • Dall'anno scolastico 2000/2001 è operativa nell'Istituto la R.S.U., con i compiti stabiliti dalla normativa vigente.

2 - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 10 - L'I.P.S.S.C.T.A. "è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica". Ogni attività che vi si svolge è indirizzata al conseguimento di tali finalità, recentemente esplicitate dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), al cui spirito generale si informano gli inerenti articoli del presente Regolamento.

Art. 11- Studenti e genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il proprio pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

  • 1. che la diffusione di materiali (volantini, giornali o altro) non avvenga durante le ore di lezione, e che i documenti esposti o fatti circolare riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e/o li diffonde
  • 2. che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno della scuola, eccezion fatta per la propaganda relativa all'elezione degli OO.CC.

Art. 12- Sia gli studenti che i loro genitori hanno il diritto di utilizzare i locali della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 13, 14 e 15 del T.U e delle seguenti modalità:

  • 1. che sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno 5 giorni
  • 2. che venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario nel corso dell'assemblea.

Art. 13 - Assemblee degli Studenti

  • 1. Come recita l'art. 13 comma 1 del T.U., "le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".
  • 2. Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto.
  • 3. I rappresentanti degli studenti nei C.d.C. possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto che può formulare pareri o proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
  • 4. L'assemblea di classe è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel C.d.C., oppure da almeno la metà dei componenti della classe. L'assemblea di Istituto è invece convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o del 10% degli studenti dell'Istituto stesso.
  • 5. è consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e di due ore di lezione la seconda. Nessuna assemblea può comunque aver luogo a partire dal mese di maggio.
  • 6. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati al D.S. (utilizzando l'apposito modulo da richiedere in segreteria) con almeno 5 giorni di preavviso e con nullaosta degli insegnanti in servizio nelle ore indicate per la riunione.
  • 7. I docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'assemblea di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento della stessa. Possono sospendere l'assemblea in qualsiasi momento, qualora la discussione non dovesse rispettare le modalità prescritte. Il D.S. ha la facoltà di intervenire in casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.
  • 8. Alle assemblee di Istituto possono assistere, oltre al D.S. o un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderano (cfr. art. 43 DD.).
  • 9. Ogni forma di occupazione che impedirà il regolare svolgimento delle lezioni si configura quale interruzione di pubblico servizio.

Art. 14 - Assemblee dei Genitori

  • 1. Le Assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto.
  • 2. I rappresentanti dei genitori nei C.d.C. possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto.
  • 3. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
  • 4. L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; quella di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea (se eletto) o della maggioranza del Comitato dei genitori, ovvero quando la richiedano duecento genitori.
  • 5. Il D.S. autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
  • 6. Sia l'assemblea di classe che quella di Istituto devono svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, e ad esse possono partecipare con diritto di parola il D.S. o un suo delegato e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.
  • 7. Durante lo svolgimento delle Assemblee vigono le consuete normative di utilizzo corretto dei locali, di igiene, di sicurezza e di divieto di fumo.

3 - Norme comportamentali

Art. 15 - Gli studenti devono collaborare al buon funzionamento della scuola impegnandosi ad un comportamento corretto nei confronti di compagni, insegnanti e personale scolastico e rispettando strutture, strumenti ed arredi dell'Istituto.

Art. 16 - Ingressi posticipati e/o uscite anticipate

  • 1. Gli alunni possono entrare nei locali dell'Istituto nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni, e devono recarsi nelle rispettive aule al suono della prima campana.
  • 2. Il personale docente dovrà trovarsi puntuale in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni alla fine delle lezioni.
  • 3. L'ingresso con ritardo degli alunni è di norma consentito solo con giustificazione probatoria. Gli alunni che ne fossero sprovvisti potranno avere accesso in aula mediante autorizzazione del docente della prima ora, il quale è comunque tenuto ad annotare sul registro di classe il ritardo, che dovrà essere improrogabilmente giustificato il giorno successivo. Dopo cinque (5) ritardi il coordinatore promuove la convocazione dei genitori da parte del D.S. per un colloquio. Qualora i genitori non si presentassero il D.S. convocherà il C.d.C. per discutere eventuali provvedimenti disciplinari.
  • 4. Qualora sussistano gravi motivi connessi all'orario dei mezzi di trasporto, che impediscano il rispetto dell'orario scolastico, è possibile rivolgere una richiesta scritta di deroga all'ufficio di presidenza. La quantificazione dell'eventuale deroga viene effettuata esclusivamente dal D.S. secondo i criteri deliberati dal consiglio di Istituto: di norma non possono essere concesse entrate posticipate superiori a dieci minuti.
  • 5. Gli alunni possono lasciare al scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente per gravi e comprovati motivi previa compilazione del pagellino per l'uscita anticipata. I minorenni dovranno essere prelevati da un genitore (o dall'esercente la patria potestà) il quale dovrà compilare il pagellino per l'uscita anticipata.
  • 6. In caso di improvviso malessere, l'uscita anticipata potrà essere concessa unicamente in presenza dei genitori.
  • 7. L'autorizzazione all'uscita anticipata viene concessa, dai docenti collaboratori del D.S. e dai docenti referenti di sede. La richiesta di permesso deve essere depositata presso il personale addetto all'inizio delle lezioni. In breve tempo la dirigenza, dopo aver vagliato le motivazioni, farà pervenire l'autorizzazione o la negazione della richiesta.

Art. 17 - Assenze

  • 1. Tutte le assenze vanno giustificate nella giornata del rientro a scuola.
  • 2. Le assenze fino a 4 giorni di lezione devono essere giustificate sull'apposito libretto fornito dalla scuola, debitamente compilato e firmato da un genitore.
  • 3. Il libretto delle assenze dovrà essere ritirato personalmente da un genitore presso la Segreteria didattica e, in caso di smarrimento o esaurimento, sarà sempre compito del genitore richiederne il duplicato.
  • 4. Prima della sua utilizzazione, sul libretto dev'essere apposta la firma di almeno un genitore o di chi, in sua vece, ne eserciti la potestà.
  • 5. Gli alunni maggiorenni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni.
  • 6. Per assenze superiori ai 4 giorni, oltre al libretto debitamente compilato, occorre produrre anche un certificato medico che attesti l'idoneità al rientro nella comunità scolastica.
  • 7. è fatto obbligo far firmare ogni comunicazione che l'istituto ritiene necessario portare a conoscenza dei genitori. la dimenticanza, soprattutto in caso di uscite anticipate, adesione a manifestazioni, gare o altro, comporterà la permanenza a scuola per la fascia oraria giornaliera di lezione. Solo in casi eccezionali l'accertamento sarà fatto anche tramite fonogramma da parte della segreteria.
  • 8. In caso di manifestazioni studentesche gli studenti minorenni non presenti in classe dovranno presentare dichiarazione di conoscenza da parte dei genitori.

Art. 18 - Rapporti scuola-famiglia. I docenti sono disponibili al dialogo con le famiglie secondo modalità che vengono definite ad inizio anno dal C.d.D..

Art. 19 - Atteggiamento generale e cura della persona. Educazione, cortesia, autocontrollo, cura della persona e stile sono caratteristiche fondamentali di un corretto e civile comportamento per tutti gli studenti soprattutto in rapporto alle connotazioni professionali specifiche degli indirizzi dell'Istituto, alberghiero - aziendale - turistico, che comportano tutti, anche se con modalità diverse, il contatto con il pubblico.
Questi atteggiamenti devono costituire un abito mentale da acquisirsi fin dalla frequenza delle prime classi e portano alla conseguente scelta di un abbigliamento adeguato in ogni circostanza, sia essa riferita a luogo di studio o di lavoro elemento, questo, irrinunciabile per il corretto esercizio delle diverse professioni a cui questo Istituto prepara. Sono pertanto proibiti pantaloni corti, al ginocchio e abbigliamenti succinti.
La mancata osservanza delle norme in materia di cura della persona ed abbigliamento, prescritte, costituisce illecito disciplinare e gli allievi che se ne saranno resi responsabili incorreranno nelle sanzioni conseguenti.

Art. 20 - Abbigliamento

  • - Durante le esercitazioni nei laboratori gli allievi dovranno osservare rigorosamente le regole sull'abbigliamento e sul comportamento, indicate in modo preciso nei regolamenti dei laboratori.
  • - A tutti gli allievi impegnati in attività esterne all'istituto sarà prescritto un abbigliamento comune e, comunque, indicato di volta in volta dai docenti accompagnatori e/o responsabili dell' attività in questione.
N.B. L'abbigliamento da indossare durante le esercitazioni, oltre ad identificare il ruolo che viene svolto, costituisce obbligo di legge e del Regolamento d'Istituto. Pertanto gli alunni che al momento dell'esercitazione pratica non siano in possesso dell'abbigliamento prescritto non potranno avere accesso ai laboratori, con conseguente riduzione della proficua partecipazione alle lezioni. Le riparazioni di eventuali danni causati ad arredi, strutture, spazi comuni verranno addebitate al responsabile o all'intera classe.

Art. 21 - Regolamento laboratori. I regolamenti dei laboratori fanno parte integrante del presente regolamento e sono ad esso allegati.

Art. 22

  • 1. Ogni mancanza deve essere annotata dagli insegnanti sul registro di classe e comunicata, tramite diario, alle famiglie
  • 2. è compito del coordinatore di classe segnalare al D.S. il numero di annotazioni che prevedono sanzioni disciplinari.

Art. 23 - Divieto di fumo. Nel rispetto della normativa vigente, si ribadisce che è assolutamente vietato fumare nei locali e nei punti di ingresso dell'Istituto (sede centrale e distaccamenti). Per i minori di 16 anni la legge prescrive l'assoluto divieto di fumare art.1 L.584/75 DPCM 14/12/1995. Le eventuali infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 1 D.L. 01/09/2000

Art. 24 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni

  • - Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
  • - In nessun caso lo studente può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza prima essere stato invitato ad esprimere le proprie ragioni
  • - Sono individuati ed allegati al presente regolamento i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, gli organi e i procedimenti relativi ai casi specifici.
  • - In presenza di note sul registro di classe, il coordinatore potrà segnalarle al D.S.; tale facoltà diviene un obbligo in presenza di almeno tre note a carico del medesimo studente o della classe.

Art. 25 - Impugnazioni

  • - è istituito un "Organo di garanzia" che decide sui ricorsi relativi alle sanzioni previste dal regolamento ad eccezione di quelle che prevedano l'allontanamento dalla scuola (in quanto la sanzione della sospensione è demandata al Consiglio di classe - art.4c.6 Statuto studenti- ed è previsto ricorso entro 30 gg. al C.S.A. - art.5 / T.U. art.5c.9). I ricorsi vanno presentati entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento
  • - L'Organo di garanzia è composto da un docente, da un genitore e da uno studente membri del Consiglio di Istituto. Viene eletto dal Consiglio stesso a scrutinio segreto, nella prima riunione. è presieduto dal rappresentante dei genitori e può intervenire anche sui conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Art. 26 - Quadro infrazioni disciplinari. Organo competente e procedura. Si ribadisce che gli alunni, anche maggiorenni, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

  • 1. Ritardi reiterati (v. art 16c.3).
  • 2. Per cinque (5) assenze e ritardi non giustificati:
    - nota sul registro di classe
    - segnalazione al D.S. da parte del coordinatore
    - eventuale convocazione del C.d.C. composto anche dai o genitori e dall'alunno o dagli alunni coinvolti
    - sospensione fino a tre (3) giorni
  • 3. Trasgressione del divieto di fumare in qualsiasi locale della scuola:
    - rilevazione del D.S., collaboratori e docenti referenti di sede
    - ammonizione scritta
    - lettera di comunicazione ai genitori e sanzioni da normativa vigente
  • 4. Comportamenti negligenti nell'assolvimento dei doveri di studente e tenuta non regolare del libretto personale; comportamenti non rispettosi nei confronti del personale della scuola e dei compagni:
    - rilevazione del docente
    - nota sul registro di classe
    - comunicazione ai genitori
  • 5. Reiterati comportamenti negligenti o non rispettosi nei confronti del personale della scuola e dei compagni:
    - rilevazione del docente
    - nota sul registro di classe
    - convocazione del C.d.C. composto anche dai genitori e dall'alunno o dagli alunni coinvolti
    - sospensione fino a (3) giorni
  • 6. Gravi offese, minacce al personale della scuola o ai compagni, atti violenti e/o lesivi dell'incolumità fisica altrui, atti di danneggiamento della scuola, comportamenti qualificati come reato:
    - rilevazione del docente
    - nota sul registro di classe
    - convocazione del C.d.C. composto anche dai genitori e dall'alunno o dagli alunni coinvolti
    - sospensione fino a 15 (quindici) giorni, eventuale risarcimento del danno e presentazione di denuncia.

4 - Criteri orario delle lezioni

Art. 27

  • 1. L'orario delle lezioni viene formulato tenendo conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:
    - rispetto di esigenze didattiche oggettive
    - esigenze d'orario dei docenti impegnati in altri Istituti
    - utilizzo di laboratori e palestre
    - necessità di compresenza di più docenti in diverse discipline
    - suddivisione di classi in sedi diverse
    - rispetto di esigenze didattiche dei docenti
  • 2. La Commissione Orario nominata dal D.S. su proposta del C.d.D. provvederà, inoltre, alla formulazione del Calendario dei C.d.C., degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, degli interventi didattici ed educativi integrativi, nonché delle attività culturali e di approfondimento.

5 - Criteri per l'assegnazione delle cattedre

Art. 28

  • 1. I docenti incaricati a tempo indeterminato, inseriti in organico, saranno assegnati alle classi tenendo conto della continuità didattica, dell'esperienza maturata e della posizione in graduatoria.
  • 2. Per gli insegnanti di nuova nomina si prenderà in esame l'esperienza didattica precedentemente maturata in classi di pari grado, derivante dallo stato di servizio dei singoli docenti, e si terrà conto altresì del titolo di studio posseduto e delle certificazioni comprovanti l'aggiornamento e l'approfondimento dei contenuti delle materie oggetto delle classi di abilitazione
  • 3. Eventuali scambi di classi dovranno essere richiesti per iscritto.

6 - Criteri di formazione delle classi

Art. 29

  • 1. Il numero delle classi dell'Istituto viene determinato in funzione delle disposizioni ministeriali annuali riguardanti la formazione degli organici.
  • 2. Un'apposita commissione, nominata dal D.S., si occuperà della formazione delle classi iniziali del biennio, del monoennio e del biennio post-qualifica, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - gli alunni nuovi iscritti verranno suddivisi in modo equilibrato nelle classi iniziali, in base al profitto ottenuto nelle classi frequentate precedentemente
    - ai fini di una maggiore integrazione, gli alunni portatori di handicap verranno assegnati a classi diverse e non più di due per classe
    - gli alunni ripetenti verranno assegnati alla stessa classe frequentata precedentemente, sempre che non esistano motivi (oggettivi e personali) che ne consiglino l'inserimento in altra classe
    - si terrà conto della lingua straniera studiata precedentemente, come elemento di aggregazione, in subordine ai criteri sopra esposti.

7 - Attuazione

Art. 30 - Le varie componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ata) possono proporre emendamenti correttivi o integrativi.

Art. 31

  • - Il Consiglio di Istituto, anche dopo l'approvazione del Regolamento di Istituto e del POF, in presenza di proposte di emendamenti è tenuto a riunirsi, entro 15 giorni dall'avvenuta notifica della proposta, e a pronunziarsi, accogliendo o respingendo dette proposte con articolata motivazione
  • - Le proposte di emendamento devono essere sottoscritte da un decimo della componente genitori o alunni e da un terzo della componente docente o ata.

Art. 32 - Tutte le norme contenute nel testo definitivo del presente Regolamento di Istituto sono vincolanti per operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto.

Regolamento Palestre

Art. 1 - Queste norme costituiscono parte integrante del regolamento di istituto.

Art. 2 - Non È permesso agli alunni/e l'ingresso in palestra senza la presenza dell'insegnante.

Art. 3 - L'accesso alla palestra e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, con il relativo utilizzo degli attrezzi, È consentito solo se dotati degli indumenti idonei a svolgere un'attività fisica, che verranno indossati negli spogliatoi.

Art. 4 - Gli indumenti lasciati negli spogliatoi dovranno essere ordinatamente appesi agli appendiabiti o ripiegati sulle panche e le calzature sistemate ordinatamente sotto le panche.

Art. 5 - Gli alunni che non svolgono esercitazioni pratiche possono accedere alla palestra, a discrezione del docente che valuterà i singoli casi, solo se dotati di calzature allacciate con suola di gomma pulita e asciutta, ecc. e/o rimarranno dove gli verrà indicato dall'insegnante.

Art. 6 - Ogni allievo/a È responsabile delle attrezzature consegnate all'inizio dell'esercitazione e dovrà segnalare eventuali anomalie o danni riscontrati.

Art. 7 - Gli alunni che durante le esercitazioni pratiche dovessero rilevare danni all'attrezzatura, dovranno avvisare immediatamente il docente.

Art. 8 - Gli alunni durante le esercitazioni sono invitati a non indossare orecchini, anelli, braccialetti, orologi, ecc. per limitare la possibilità di eventuali infortuni.

Art. 9 - In caso d'infortunio o di malessere di qualsiasi tipo avvisare immediatamente il docente in servizio e seguirne le indicazioni.

Art. 10 - Sono vietati atti vandalici sulle attrezzature, sulle strutture e sugli arredi dei mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dall'istituto alla palestra; durante gli spostamenti in autobus o a piedi gli alunni devono rispettare le indicazioni date dai docenti al fine di evitare possibili cause di pericolo.

Regolamento dei Laboratori Informatici

Art. 1 - Questo regolamento È allegato al Regolamento di Istituto e ne costituisce parte integrante

Art. 2 - Zaini e sacche vanno depositati fuori dal laboratorio per agevolare una eventuale evacuazione.

Art. 3 - Ogni allievo/a È responsabile della postazione assegnata e dovrà segnalare sempre all'inizio della lezione ogni eventuale anomalia o danno riscontrato, che dovrà essere annotato sull'apposito registro di presenza, al fine di poter individuare il/la responsabile.

Art. 4 - Ogni allievo/a dovrà compilare l'apposita scheda posta sotto la testiera di ogni P.C.

Art. 5 - È tassativamente vietato l'uso di software con licenza non intestata all'IPSSCTA Ravizza come da normativa vigente.

Art. 6 - L'accesso ad internet deve essere preventivamente autorizzato dal DS o dal docente.

Art. 7 - È severamente vietato modificare le impostazioni dello schermo.

Art. 8 - Sono vietati atti vandalici sui macchinari e strutture.

Art. 9 - È vietato da parte di chiunque consumare bevande e merende all'interno dei laboratori: ogni confezione aperta dovrà essere cestinata.

Art. 10 - Evitare di sprecare carta, utilizzare solo i dischetti personali preparati dall'assistente tecnico o dall'insegnante per lavorare e riporli ordinatamente negli appositi contenitori.

Art. 11 - Non utilizzare in alcun modo dischetti estranei alla scuola.

Art. 12 - Non È permesso agli alunni/e di stare in laboratorio senza la presenza dell'insegnante o dell'assistente tecnico.

Art. 13 - Docenti e tecnici vigileranno affinché venga rispettata sempre la procedura di spegnimento dei P.C.

Art. 14 - È fatto divieto utilizzare i cellulari.

Regolamento dei laboratori del settore alberghiero

Art. 1 - Questo regolamento È allegato al Regolamento d'Istituto e ne costituisce parte integrante

Art. 2 - Comportamento

  • 1. Gli alunni durante le esercitazioni di laboratorio devono seguire rigorosamente le indicazioni impartite dai docenti
  • 2. il mancato rispetto delle norme può essere causa di pericolo per l'incolumità personale di alunni, docenti e assistenti tecnici
  • 3. l'inosservanza delle norme deve essere annotata dagli insegnanti sul registro di classe.

Art. 3 - Abbigliamento

  • 1. L'abbigliamento dovrà corrispondere a quanto previsto nella documentazione consegnata al momento dell'iscrizione
  • 2. l'abbigliamento da indossare durante le esercitazioni, oltre ad identificare il ruolo che viene svolto, costituisce obbligo di legge e del Regolamento d'Istituto. Pertanto gli alunni che al momento dell'esercitazione pratica ne sono sprovvisti non potranno avere accesso ai laboratori, con conseguente riduzione della proficua partecipazione alle lezioni.

Art. 4 - Obblighi e divieti

  • 1. Presso l'area di ricevimento È vietato sostare a chi non È impegnato nelle esercitazioni
  • 2. presso l'area di ricevimento È vietato l'uso del telefono per motivi personali
  • 3. presso l'area di ricevimento È vietato l'uso del computer per motivi personali
  • 4. È vietato il passaggio nei laboratori di sala e cucina
  • 5. È vietato ai non addetti l'uso del bar
  • 6. È viatato mangiare e consumare bevande nei laboratori tranne quando si effettui un'esercitazione di sala-cucina
  • 7. È vietato cambiarsi nei bagni della sala
  • 8. È vietato gettare rifuti negli spazi adibiti a laboratorio
  • 9. È obbligatorio curare, gestire, conservare, rispettare il patrimonio scolastico
  • 10. È obbligatorio osservare tutte le norme antinfortunistica illustrate dai docenti
  • 11. È obbligatorio segnalare le rotture o perdite di attrezzature all'insegnante o all'assistente tecnico presenti
  • 12. È obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi contenitori (raccolta differenziata)
  • 13. È obbligatorio rispettare tutte le norme igieniche previste dal manuale HACCP illustrate dai docenti


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